L'ATTUALE NORMATIVA GIURIDICA
CULTURA E SOCIETÀ

Lavoro e istruzione sono i canali principali che possono, con un piccolo esercizio di "architettura giuridica", costruire quella Legge-Quadro che di fatto nel settore, in Italia, non esiste concretamente. Un percorso lungo e difficile quello che i soggetti diversamente abili, in Italia come in Europa, hanno dovuto affrontare in questi decenni.
Ovunque in Europa sono promosse iniziative dirette a garantire il principio di non discriminazione, sancito nel trattato di Amsterdam (art. 13), che valorizza la persona con disabilità quale individuo, parte sociale attiva, detentore di diritti e di doveri umani, morali, sociali, economici, culturali. All'azione di tutela dei Governi, rivolta anzitutto a risolvere le situazioni di bisogno, le realtà del terzo settore si sono adoperate per affermare il concreto diritto alla "partecipazione", per garantire a tutti la possibilità di vivere come tutti. Attraverso le differenti esperienze, ciascuna portatrice di specifici valori, hanno tracciato i percorsi dell'integrazione socio-lavorativa di questi cittadini, dal "rendere partecipi" al "fare parte", per superare quelle barriere insite nella discriminazione.
Un disegno progettuale che ha chiamato a raccolta rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico, degli operatori della comunicazione, dell'associazionismo e dell'impresa sociale.
In realtà una disciplina di base c'è ed è quella che fa riferimento alla legge 68 del 1999, che si rivolge alle persone appartenenti alle categorie con ridotta capacità lavorativa, secondo parametri prefissaati. I soggetti beneficiari sono persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatori di handicap intellettivo con riduzione della capacità lavorativa, invalidi del lavoro, persone colpite da cecità totale o ipovedenti e audiolesi.
L'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto al collocamento obbligatorio è svolto dalle Commissioni mediche integrate operanti presso ATS, che accertano le condizioni di disabilità, formulano la diagnosi medico funzionale del soggetto disabile volta ad individuare in relazione alle residue capacità lavorative della persona disabile le sue potenzialità professionali e redigono la relazione conclusiva nell'ambito della quale possono essere predisposti suggerimenti sulle possibili forme di sostegno e sugli strumenti tecnici da adottare per l'inserimento lavorativo.
La legge 68/1999, ridisegnando la nuova disciplina sulle assunzioni obbligatorie, si propone l'obiettivo di potenziare e valorizzare le capacità della persona disabile attraverso forme di sostegno e collocamento mirato. il 18 gennaio 2000, poi, è entrata in vigore la normativa per il diritto al lavoro che ha abrogato la precedente normativa in materia di collocamento obbligatorio (legge del 2 aprile 1968 n. 482).
Da tempo si auspicava una profonda riforma del sistema delle assunzioni obbligatorie, ritenuto non più corrispondente alle aspettative delle persone disabili e alle esigenze del mondo del lavoro, per molteplici ragioni quali, ad esempio l'impostazione di tipo asistenziale, che imponeva al datore di lavoro un obbligo di assunzione senza preoccuparsi delle reali esigenze delle persone svantaggiate; l'assenza di forme di sostegno e incentivo per le aziende; l'impossibilità di procedere all'assunzione tramite richiesta nominativa e di ricorrere a percorsi di formazione professionale della persona svantaggiata propedeutici al collocamento vero e proprio. La normativa, viceversa, mira alla promozione dell'inserimento e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, affermando la sussistenza di un reale diritto dei soggetti svantaggiati a realizzare la loro personalità in ambito lavorativo in modo conforme alle loro specifiche caratteristiche ed esigenze e considerando le persone disabili come soggetti da valorizzare in modo tale da rendere la loro partecipazione non soltanto doverosa sotto l'aspetto della solidarietà umana, ma utile alla collettività. A tal fine, la legge attiva servizi di sostegno e di collocamento mirato, accompagnato da incentivazioni fiscali, prevedendo un sistema misto di avviamento al lavoro: nominativo e numerico ed individuando percorsi formativi, inserimenti graduali, tirocinii, presenza temporanea nelle cooperative sociali ed in altre strutture di addestramento.
Per collocamento mirato si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono la valutazione adeguata delle persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e l'inserimento delle medesime nel luogo di lavoro più adatto.
La legge Biagi sulla riforma del mercato del lavoro è solo da poco diventata operativa e regola il diritto ad essere avviati obbligatoriamente presso le Pubbliche Amministrazioni le suddette categorie di persone disabili. Trattandosi di strutture pubbliche devono essere rispettate innanzitutto le disposizioni generali che regolano le assunzioni in questo settore, disposizioni che esercitano la loro efficacia anche per il personale disabile. Il contratto di formazione e lavoro consente di valutare se sussistono spazi per un utile inserimento lavorativo della persona con disabilità. L'inserimento lavorativo di un soggetto disabile può presentare difficoltà, dovendosi contemperare da un lato, l'esigenza del lavoratore di vedere valorizzate le proprie capacità residue, dall'altro, l'esigenza dell'impresa di rispettare le regole imposte dall'organizzazione del lavoro e del mercato. La riforma del collocamento obbligatorio ha introdotto la possibilità di procedere all'assunzione di persone disabili con richiesta nominativa e ha indirettamente ammesso la possibilità di ricorrere a contratti di formazione e lavoro. Il contratto di formazione e lavoro è stato introdotto dalla legge del 19 dicembre 1984 n. 863 e modificato da successive disposizioni normative.
Articolo di Stefano Silva
